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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE
“RI VIVI BORGO SANT' ANTONIO”

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1. - E' costituita in PERUGIA l'Associazione Culturale denominata “RI VIVI BORGO SANT’ANTONIO” come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto. L’Associazione ha sede legale in Perugia, Corso bersaglieri 182, con delibera del consiglio direttivo potrà essere variata in futuro l’ ubicazione della sede senza che questo comporti modifiche allo statuto.

SCOPO – OGGETTO

Art. 2. – Scopo dell'Associazione “RI VIVI BORGO SANT’ANTONIO“ è, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione dell’antico Borgo di S. Antonio nella città di Perugia.
A tal fine l’Associazione può organizzare, incontri, convegni, dibattiti e in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 3. - L'Associazione “RI VIVI BORGO SANT’ANTONIO“ per il raggiungimento dei suoi fini può altresì promuovere:

SOCI

Art. 4. – All’Associazione “RI VIVI BORGO SANT’ANTONIO“ possono partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono in:

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro due mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE

Art. 8. - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ORGANI SOCIALI

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
La convocazione è effettuata con invito scritto recapitato a mano o per posta ordinaria o per posta elettronica almeno sette giorni prima della data dell’assemblea. Non è consentito il voto per delega.

Art. 12. – L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, che si avvale di un segretario verbalizzante, ed ha anche i seguenti compiti: L’Assemblea delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano.
Il verbale finale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio direttivo e dal segretario verbalizzante.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da un numero massimo di quindici membri. I soci fondatori possono esprimere fino a un massimo di dodici membri, i restanti membri sono eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. I Soci ordinari che entrano a far parte del Consiglio direttivo adeguano la propria quota associativa a quella dei soci fondatori.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati senza limite di mandato.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “RI VIVI BORGO SANT’ANTONIO” ed è formato, dal Presidente, da due Vicepresidenti, da un segretario, da un tesoriere, eletti al proprio interno.
Esso è convocato dal presidente in carica; Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15. – Il presidente dell’associazione dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vicepresidente

SCIOGLIMENTO

Art. 16. – Il patrimonio residuo dell’ente in seguito a scioglimento deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite e durano in carica tre anni.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

associazione “RI VIVI BORGO SANT'ANTONIO” - Perugia
Il logotipo dell'associazione e questo sito internet sono stati interamente realizzati, e sono mantenuti, da Marco Andrea Fichera che ne concedere l'utilizzo gratuito all'associazione


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